Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2022 approvato dal C.d.M. il 28/10/2021 contiene la proroga, al 2025, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, sia materiali che immateriali indicati rispettivamente negli allegati A e B della Legge n. 232/2016. Resta quindi escluso ad oggi dalla proroga in oggetto, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, sia materiali che immateriali, ossia quelli non ricompresi negli allegati di cui sopra, che cesserebbe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1055, L. 178/2020, con gli investimenti effettuati entro il 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% dell’ acconto del costo di acquisizione dei beni.
Prendendo in esame il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, inclusi nell’allegato A L. 232/2016, il prospetto agevolativo è il seguente:
- per investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 su prenotazione al 31/12/2021, spetta un credito d’imposta del 50% entro 2,5 milioni di euro, credito d’imposta del 30% oltre 2,5 milioni ed entro 10 milioni di euro, credito d’imposta del 10% oltre 10 milioni ed entro 20 milioni di euro (comma 1056 dell’articolo 1, L. 178/2020);
- per investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 su prenotazione al 31/12/2022, spetta un credito d’imposta del 40% entro 2,5 milioni di euro, credito d’imposta del 20% oltre 2,5 milioni ed entro 10 milioni di euro, credito d’imposta del 10% oltre 10 milioni ed entro 20 milioni di euro (comma 1057 dell’articolo 1, L. 178/2020);
- per investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025 ovvero entro il 30/06/2026 su prenotazione al 31/12/2025, spetta un credito d’imposta del 20% entro 2,5 milioni di euro, credito d’imposta del 10% oltre 2,5 milioni ed entro 10 milioni di euro, credito d’imposta del 5% oltre 10 milioni ed entro 20 milioni di euro (nuovo comma 1057-bis dell’articolo 1, L. 178/2020).
Esaminando ora il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, inclusi nell’allegato B L. 232/2016, il prospetto agevolativo è il seguente:
- per investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2023 ovvero entro il 30/06/2024 su prenotazione al 31/12/2023, spetta un credito d’imposta del 20% entro 1 milione di euro (comma 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020, modificato con proroga di un anno dal DDL di Bilancio 2022);
- per investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 31/12/2024 ovvero entro il 30/06/2025 su prenotazione al 31/12/2024, spetta un credito d’imposta del 15% entro 1 milione di euro (nuovo comma 1058-bis dell’articolo 1, L. 178/2020);
- per investimenti effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/2025 ovvero entro il 30/06/2026 su prenotazione al 31/12/2025, spetta un credito d’imposta del 10% entro 1 milione di euro (nuovo comma 1058-ter dell’articolo 1, L. 178/2020).
Infine, come sopra anticipato, in merito agli investimenti in beni materiali e immateriali generici, il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2022 non prevede alcuna proroga, quindi l’agevolazione è valida solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023. E’ importante sottolineare, con particolare riguardo al settore agricolo per il rinnovo del parco macchine ed attrezzature, che qualora si voglia usufruire del credito d’imposta in esame, non si potrà posticipare l’acquisto ma occorrerà valutare attentamente se anticipare l’ordine entro il 31 dicembre 2021.
“ALLEGATO A” L.232/2016: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf
“ALLEGATO B” L.232/2016: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf